______Buoni pasto
Art. 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
1. PREMESSA
Le istruzioni che seguono sono intese a stabilire i criteri e le modalità per l'attribuzione dei buoni pasto al personale della Polizia di Stato, ai sensi della norma contrattuale indicata in oggetto.
Com'é noto, la disposizione prevede che l'amministrazione assicuri il servizio di mensa obbligatoria al personale che opera in determinate condizioni di impiego stipulando direttamente convenzioni con esercizi privati di ristorazione ovvero erogando buoni pasto giornalieri.
Dispone infatti l'art. 35 che "Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'amministrazione è elevato, ove inferiore, a lire 9,000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono pasto giornaliero".
l'attribuzione di tickets é, pertanto, una modalità nuova di vettovagliamento, alternativa al sistema delle convenzioni con punti di ristoro privati, al quale si fa attualmente ricorso per garantire il vitto presso le sedi sprovviste di mense di servizio.
Condizioni indispensabili, quindi, per il passaggio dal cennato regime delle convenzioni a quello dei buoni pasto sono:
a) l'inesistenza presso l'organismo interessato o, comunque, presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede, di strutture interne dell'amministrazione;
b) la sussistenza delle circostanze di servizio indicate all'art. 1, lettera b), della cennata legge 203/1989.
2. DESTINATARI
2.1 Destinatario della norma dell'alt. 35 dell'accordo sindacale è il personale impiegato nei servizi di istituto che, per motivi legati all'osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell'ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio.
Pertanto, sulla base dei vigenti criteri e parametri di valutazione sinora adottati per l'attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria, potranno ora essere erogati buoni pasto al personale che svolga il servizio in sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un'ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell'orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di servizio. Si ritiene che quest'ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24.
Hanno titolo, inoltre, a fruire del buono pasto i dipendenti che nell'intervallo di tempo breve a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi:
a) completamento dell'orario d'obbligo settimanale;
b) straordinario programmato;
c) straordinario ai sensi dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121.Anche in queste ultime circostanze, l'ulteriore presupposto per l'attribuzione del buoni è la verificata impossibilità di recarsi presso la propria abitazione, a causa del ristretto margine di tempo disponibile.
Per agevolare l'avvio dell'iniziativa, che rappresenta una novità nella gestione del servizio di vettovagliamento e come tale, quindi, suscettibile di adattamenti nel corso della fase di prima attuazione, si allega il prospetto degli organismi della Polizia di Stato, operanti nelle rispettive province, presso cui può essere attivato il nuovo servizio di erogazione dei buoni pasto in sostituzione delle convenzioni esistenti, che dovranno conseguentemente cessare (allegato 1).
L'elenco è stato redatto sulla base dei dati acquisiti dalla ricognizione effettuata con la circolare del 25 ottobre 1999, taluni dei quali sono stati rielaborati in conformità alle indicazioni contenute nelle premesse.
Nelle sedi in cui esistono mense di servizio il vitto sarà assicurato con le modalità sinora adottate, anche nel caso di chiusura temporanea delle strutture a causa di lavori di ristrutturazione in corso.
2.2 Una particolare situazione di impiego, che si ritiene di prevedere come fattispecie eccezionale a sé stante, è quella riferita al personale che essendo vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico fruisce del pasto utilizzando i viveri contenuti in cestini da asporto appositamente confezionati.
Si tratta ovviamente di occasioni specifiche, oltre che di carattere eventuale e circoscritte a quei casi in cui il dipendente, per gli orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalervi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.
In tali evenienze, al citato personale potrà essere attribuito un ticket giornaliero, in coincidenza con il turno di servizio espletato, in sostituzione della confezione da asporto, fermo restando l'impegno prioritario dell'amministrazione a creare le premesse organizzative affinché i dipendenti impegnati in tali operazioni fruiscano del vitto con le modalità ordinarie previste.
3. DECORRENZA
Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle previste formalità procedurali di seguito precisate, l'iniziativa, che ha per ora carattere sperimentale, decorrerà dal 1° luglio 2001, data dalla quale dovranno essere disdette le convenzioni in corso stipulate con gli esercizi privati per fornire il vitto al personale che opera nelle condizioni di servizio di cui all'art. 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, sempreché il recesso dalla stessa data sia possibile senza dover corrispondere ai contraenti eventuali indennizzi conseguenti alla
estinzione anticipata del rapporto. In quest'ultima ipotesi la decorrenza potrà essere differita alla prima data utile.4. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE
Il complesso delle operazioni relative all'attribuzione dei buoni pasto sarà coordinato dalle Prefetture e dagli altri Uffici. In particolare, all'ordinazione provvederanno le Questure con cadenza bimestrale, analogamente a quanto avviene per il personale del "comparto Ministeri" in servizio presso gli uffici periferici della Polizia di Stato, sulla base dei quantitativi richiesti dagli organismi elencati nel cennato prospetto allegato 1.
Considerate la peculiarità dei servizi nei quali è impegnato il personale della Polizia di Stato, nonché la mobilità a cui è soggetto, per ciascun bimestre, a partire da luglio-agosto, il numero dei tickets da attribuire sarà determinato a posteriori sulla base delle situazioni di servizio registrate al termine del periodo di riferimento.
A tal fine, ciascun organismo dovrà inviare alla Questura competente il modello allegato 2, compilato in ogni parte e sottoscritto dal responsabile dell'organismo stesso, per remissione degli ordini di fornitura.
Presso ciascun organismo, inoltre, dovrà essere istituito un registro, conforme allo schema di cui all'allegato 3, su cui annotare giornalmente per ciascuna unità di personale la condizione di servizio dalla quale scaturisce il diritto alla concessione del buono.
Tale documento, da tenere costantemente aggiornato, sarà il punto di riferimento per le comunicazioni bimestrali da inviare alla Questura ai fini dell'ordinazione del numero effettivo dei buoni maturati.
Il personale con qualifica dirigenziale formulerà invece, apposita autodichiarazione riepilogativa bimestrale, conforme allo schema allegato 4.
I buoni pasto relativi alle indicate previsioni di servizio devono essere nominativi.
Per le particolari situazioni di impiego, di cui al punto 2.2, si ravvisa opportuno, invece, stabilire regole in parte diverse, tenuto conto che si tratta di contesti operativi in cui sono coinvolte non sempre le stesse unità di personale.
Nella fattispecie in esame, quindi, qualora sussistano le condizioni indicate in precedenza, le Questure potranno richiedere di volta in volta la fornitura dei buoni occorrenti, in questo caso non nominativi, da consegnare ai dipendenti impegnati nelle operazioni dietro rilascio di una dichiarazione di ricevuta conforme al modello allegato 5.
Si ribadisce che il rilascio del ticket, in questa ipotesi, rappresenta la soluzione estrema per garantire il vitto e deve essere fornito in sostituzione dei sacchetti preconfezionati.
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